|
3 mila+ accessi unici al giorno 2,5 milioni+ di pagine viste 650 mila+ visitatori unici
|
|
|
Il tempo degli effetti costitutivi della sentenza ex art. 2932 cc |
|
Scritto da Avv. Juri Rudi
|
|
L'effetto traslativo della proprietà del bene scaturente dalla sentenza di trasferimento dell'immobile ex art. 2932 cc si produce solo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza stessa. Parimenti, l'obbligo di pagamento in capo al promissario acquirente non diventa attuale prima dell'irretrattabilità della pronuncia giudiziale, essendo tale pagamento la prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale.
Tribunale di Modena (Pagliani G.), sentenza n. 1527 del 4 ottobre 2011
|
|
La correttezza processuale può scongiurare la condanna alle spese |
|
Scritto da Avv. Juri Rudi
|
|
Il comportamento processuale delle parti può giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite (Nella specie, veniva in rilievo la correttezza processuale della parte soccombente).
Tribunale di Modena (Ronchi A.), sentenza n. 1530 del 4 ottobre 2011
|
|
Per l'esecuzione della sentenza ex art. 2932 cc occorre attendere il giudicato |
|
Scritto da Avv. Juri Rudi
|
|
Fino al suo passaggio in giudicato, e fatta eccezione per il capo di condanna alle spese legali, la sentenza ex art. 2932 cc, non è provvisoriamente esecutiva (art. 282 cpc), e quindi non costituisce titolo idoneo all'esecuzione forzata né per consegna e rilascio dell'immobile né con riferimento alla condanna del promissario acquirente al pagamento del prezzo della vendita.
Tribunale di Modena (Pagliani G.), sentenza n. 1527 del 4 ottobre 2011
|
|
Il termine per la notifica è rispettato con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario |
|
Scritto da Avv. Juri Rudi
|
|
Ai fini del rispetto di un termine decadenziale a carico del notificante, la notificazione si perfeziona al momento della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, fermo restando che tale effetto, c.detto provvisorio o anticipato, si consolida soltanto ove il procedimento notificatorio poi si perfezioni nei confronti del destinatario.
Tribunale di Modena (Di Pasquale R.), sentenza n. 1488 del 28 settembre 2011
|
|
Decreto ingiuntivo e clausola compromissoria |
|
Scritto da Avv. Juri Rudi
|
|
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri.
Tribunale di Modena (Di Pasquale R.), sentenza n. 1490 del 28 settembre 2011
|
|
La legge più favorevole posteriore non si applica alle sanzioni amministrative ex L. 689/1981 |
|
Scritto da Avv. Juri Rudi
|
|
L'entrata in vigore dell'art. 116, comma dodicesimo, della legge 22 dicembre 2000 n. 388, che ha previsto l'abolizione delle sanzioni amministrative per le violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione contributiva totale o parziale o per le violazioni di norme sul collocamento di carattere formale, non incide sugli illeciti amministrativi commessi prima dell'entrata in vigore della nuova legge, rimanendo assoggettati alle sanzioni amministrative previste dalla disciplina previgente. Infatti, l' operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto di analogia, risultanti dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, comporta l'assoggettamento della condotta considerata dalla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore anche se più favorevole.
Tribunale di Modena (Castagnetti G.M.), sentenza n. 1492 del 10 ottobre 2011
|
|
Quando le clausole vessatorie non richiedono la doppia sottoscrizione |
|
Scritto da Avv. Juri Rudi
|
|
La semplice circostanza che una qualsiasi clausola contrattuale abbia natura onerosa o "vessatoria" secondo l'elencazione di cui all'art. 1341 c.c. non è di per sè sufficiente a fondare l'esigenza della specifica approvazione scritta (c.d. "doppia firma") prevista dalla predetta norma, essendo altresì necessario che la clausola stessa acceda ad un contratto predisposto per regolare una serie indeterminata di rapporti negoziali di quel tipo, cioè si versi in ipotesi di "condizioni generali di contratto" (Nella specie trattavasi di clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto non specificamente sottoscritta).
Tribunale di Modena (Di Pasquale R.), sentenza n. 1477 del 21 settembre 2011
NOTA: In senso conforme, Trib. Modena, Giud. Dott. Farolfi A., sentenza n. 831 del 21 maggio 2008.
|
|
|