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Spese di CTU: solidarietà delle parti e decreto di liquidazione
  

Le parti sono tenute in solido al pagamento delle spese del Consulente Tecnico d'Ufficio (Cass. nn. 28094/09 e 23586/08), il quale contro di esse può azionare (per l'intero credito) solo il Decreto di liquidazione emesso a suo favore, e ciò a prescindere dalla diversa ripartizione in sentenza, la quale non costituisce infatti revoca del decreto ed è azionabile soltanto tra le parti stesse e non opponibile ai terzi.

Tribunale di Torino, sez. III Civile, sentenza n. 7654 del 30 dicembre 2011

 
Gratuito patrocinio e difensore di più parti
  

- Spetta al difensore della parte ammessa al patrocinio gratuito la liquidazione a carico dello Stato della propria attività professionale, senza distinguere l'ipotesi in cui detto professionista abbia ricevuto mandato anche da altra parte, consorte in lite ed in comunanza di interessi.
- Il rapporto interno di mandato - che giustifica la rappresentanza processuale – si costituisce tra la singola parte fisica ed il proprio difensore; indifferente dunque è la sorte del rapporto tra quest'ultimo e l'altro soggetto, dal quale parimenti ha ricevuto mandato, che non sia stato ammesso al gratuito patrocinio.

Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 29 dicembre 2011, n. 29851/2011

 
L'accordo sui confini preclude l'azione
  

Il confine tra i due fondi può essere oggetto di regolamento extragiudiziale mediante apposito negozio di accertamento inter partes che può risultare anche per facta concludentia come avviene nel caso in cui i proprietari dei fondi limitrofi ovvero i loro danti causa di comune accordo erigano una rete metallica per delimitarli, oppure appongano termini lapidei, precludendosi così, attesa l'efficacia vincolante di tale negozio, l’esperibilità dell'azione di regolamento di confini.

Tribunale di Modena, Sez. Distaccata P./F. (Masoni R.), sentenza del 13 dicembre 2011

 
La Casa di Cura non può chiedere la retta ai familiari obbligati agli alimenti
  

Il diritto agli alimenti (art. 433 e ss. c.c.) non è suscettibile di esercizio in via surrogatoria (art. 2900 c.c.), dato che ciò altererebbe funzione e  natura strettamente personale dell'obbligazione alimentare (Nel caso di specie, una Casa di Cura e Riposo, ove era ricoverata un'anziana indigente, aveva agito nei confronti dei familiari di questa, quali obbligati agli alimenti, per il pagamento della retta. In applicazione del principio di cui in massima, il Giudice ha rigettato la domanda).

Tribunale di Modena, Sez. Distaccata P./F. (Masoni R.), sentenza del 15 dicembre 2011

 
La locazione non abitativa transitoria
  

La conclusione di un contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione avente durata inferiore a quella ordinaria è consentita "qualora l’attività esercitata o da esercitare nell'immobile abbia, per sua natura, carattere transitorio" (art. 27, 5° comma, l. n. 392 del 1978). Tale transitorietà deve tuttavia essere espressamente enunciata, con specifico riferimento alle ragioni che la determinano, così da consentirne il giudiziale riscontro, semprechè le ragioni dedotte siano di natura tale da giustificare la sottrazione del rapporto al regime ordinario e cioè vi siano ragioni obiettive che escludano esigenze di stabilità (Nel caso di specie, nel contratto si dichiarava che il conduttore aveva temporaneamente bisogno di un magazzino dove allocare alcuni beni in attesa di spedizione).

Tribunale di Modena (Masoni R.), sentenza del 27 gennaio 2012

 
La quantificazione del danno da ritardata restituzione dell'immobile locato
  

Il conduttore in mora nella restituzione dello stabile deve risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c., ove il locatore fornisca prova di aver perso lucrose proposte locative in costanza di occupazione. Per tale ipotesi, il pregiudizio risarcibile è pari alla differenza tra importo del canone dovuto dal conduttore in mora e quello indicato nella proposta di nuova locazione.

Tribunale di Modena (Masoni R.), sentenza del 27 gennaio 2012

 
I limiti di liceità del c.d. canone a scaletta
  

 

In tema di locazione di immobili destinati ad uso non abitativo, la previsione contrattuale di canoni di importo differenziato nel corso del tempo si appalesa legittima solo laddove l'aumento sia collegato ad un vantaggio del conduttore ancorato a parametri predeterminati ed idonei ad influire sull'equilibrio contrattuale, pena altrimenti la violazione della previsione di invariabilità del canone in costanza di rapporto se non nei limiti circoscritti dell'art. 32 L. n. 392/1978 e quindi nullo ai sensi dell’art. 79 L. n. 392 cit. (Nella specie, la clausola contrattuale di aumento progressivo del canone è stata dichiarata nulla poiché l'aumento non risultava ancorato ad alcun preciso parametro di riferimento. Conseguentemente è stata ordinata la restituzione della somma esuberante rispetto al canone concordato per il primo anno).

Tribunale di Modena (Masoni R.), sentenza del 27 gennaio 2012

NOTA:
In senso conforme, Tribunale di Modena (Masoni R.), sentenza n. 1853 del 7 dicembre 2010, nonché Tribunale di Modena (Masoni R.), sentenza n. 1001 del 25 giugno 2010.

 

 

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